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[Fonte: www.cid-ania.it]


CID - Convenzione Indennizzo Diretto
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La CID prevede una procedura semplice e rapida per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale direttamente dal proprio assicuratore invece che dall’assicuratore del veicolo responsabile.

Per poter usufruire della procedura CID è necessario che:

-  l’incidente sia avvenuto tra
due soli veicoli a motore (esclusi i ciclomotori e le macchine agricole);
-  sia stato utilizzato per la denuncia del sinistro il modulo blu (constatazione amichevole d’incidente) firmato da entrambi conducenti.

Rispetto a tutte le informazioni riportate sul modulo blu, alla procedura di indennizzo diretto
sono sufficienti solo i seguenti dati:


1. nomi degli assicurati;

2. nomi delle compagnie di assicurazione (da rilevare sul contrassegno esposto sul parabrezza);

3. targhe dei veicoli coinvolti nel sinistro;
 
4. circostanze del sinistro desumibili dalla casistica indicata al centro del modulo o dal grafico dell’incidente;

5. firme dei conducenti.

Se ricorrono queste condizioni, il danneggiato deve consegnare una copia del modulo al proprio assicuratore mettendo a sua disposizione il proprio veicolo per la perizia. Per i danni al veicolo la Convenzione non prevede limiti di valore.

L’assicuratore deve periziare i danni entro 10 giorni e pagare il corrispettivo entro i 15 giorni successivi.

Se non c’è accordo sull’entità dei danni, l’assicuratore paga la somma da lui stimata (offerta di risarcimento) e l’assicurato, dopo l’incasso, può ancora rivolgersi, per la differenza pretesa, allo stesso assicuratore od a quello del responsabile.

A partire dal 1° giugno 2004 la procedura CID sarà applicabile anche in presenza di sinistri in cui vi siano danni alle persone (fino ad oggi esclusi dall’indennizzo diretto) a bordo del veicolo assicurato (conducente e passeggeri) nonché agli oggetti di loro proprietà trasportati a bordo del veicolo stesso.

Per poter beneficiare dell’indennizzo diretto delle lesioni è necessario che:

-  il veicolo sul quale viaggiava il ferito abbia subito danni;

-  per ogni ferito, il valore economico del danno alla persona non sia superiore a 15.000 euro;

Nell’ambito di tale importo rientrano i danni di natura biologica, morale e patrimoniale, le spese mediche e i danni alle cose trasportate appartenenti al medesimo soggetto.

L’esistenza di feriti può risultare dal modulo blu, dal foglio aggiuntivo della denuncia di sinistro oppure può essere rilevata in un secondo momento dietro espressa denuncia del danneggiato.

L’assicuratore deve periziare i danni alla persona entro 30 giorni dall’acquisizione della certificazione di guarigione clinica con o senza postumi permanenti e pagare il corrispettivo entro i 15 giorni successivi. Complessivamente 45 giorni rispetto ai 90 previsti dalla legge.

La determinazione dell’indennizzo per il danno alla persona viene effettuata con riferimento ai parametri stabiliti dal legislatore: tabelle di valutazione medico legale di cui al D.M. 31 luglio 2003 e tabelle economiche previste dalla legge 5 marzo 2001 n. 57.

Trattandosi di una Convenzione basata sull’indennizzo diretto dell’assicurato danneggiato, non è previsto l’intervento di intermediari nella trattazione del danno.

Il danneggiato ha pertanto due possibilità in caso di incidente:

-  rivolgersi al
proprio assicuratore per essere indennizzato direttamente (pratica veloce e consigliata);

-  rivolgersi all’assicuratore del veicolo responsabile del sinistro secondo le modalità stabilite dalla legge.


Riveduto e corretto da Cristian Piana (Webmaster e titolare C.900)