. Modulo CID.rtf (Kb 744 in file .zip)
[Fonte: www.cid-ania.it]
CID - Convenzione Indennizzo Diretto
La CID prevede una procedura semplice e rapida per
ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente
stradale direttamente dal
proprio
assicuratore invece che dall’assicuratore del
veicolo responsabile.
Per poter usufruire della procedura CID è necessario che:
- l’incidente sia avvenuto tra
due soli veicoli
a motore (esclusi i ciclomotori e le macchine agricole);
- sia stato utilizzato per la denuncia del
sinistro il modulo blu (constatazione amichevole
d’incidente) firmato da entrambi conducenti.
Rispetto a tutte le informazioni riportate sul modulo
blu, alla procedura di indennizzo diretto
sono sufficienti solo i seguenti
dati:
1. nomi degli assicurati;
2. nomi delle compagnie di assicurazione (da
rilevare sul contrassegno esposto sul parabrezza);
3. targhe dei veicoli coinvolti nel sinistro;
4. circostanze del sinistro desumibili dalla
casistica indicata al centro del modulo o dal grafico
dell’incidente;
5. firme dei conducenti.
Se ricorrono queste condizioni, il danneggiato deve
consegnare una copia del modulo al proprio assicuratore
mettendo a sua disposizione il proprio veicolo per la
perizia. Per i danni al veicolo la Convenzione non
prevede limiti di valore.
L’assicuratore deve periziare i danni entro 10
giorni e pagare il corrispettivo entro i 15 giorni
successivi.
Se non c’è accordo sull’entità dei danni,
l’assicuratore paga la somma da lui stimata
(offerta di risarcimento) e l’assicurato, dopo
l’incasso, può ancora rivolgersi, per la differenza
pretesa, allo stesso assicuratore od a quello del
responsabile.
A partire dal 1° giugno 2004 la procedura CID sarà
applicabile anche in presenza di sinistri in cui vi siano
danni alle persone (fino ad oggi esclusi
dall’indennizzo diretto) a bordo del veicolo
assicurato (conducente e passeggeri) nonché agli oggetti
di loro proprietà trasportati a bordo del veicolo
stesso.
Per poter beneficiare dell’indennizzo diretto delle
lesioni è necessario che:
- il veicolo sul quale viaggiava il ferito
abbia subito danni;
- per ogni ferito, il valore economico del
danno alla persona non sia superiore a 15.000 euro;
Nell’ambito di tale importo rientrano i danni di
natura biologica, morale e patrimoniale, le spese mediche
e i danni alle cose trasportate appartenenti al medesimo
soggetto.
L’esistenza di feriti può risultare dal modulo blu,
dal foglio aggiuntivo della denuncia di sinistro oppure
può essere rilevata in un secondo momento dietro espressa
denuncia del danneggiato.
L’assicuratore deve periziare i danni alla persona
entro 30 giorni dall’acquisizione della
certificazione di guarigione clinica con o senza postumi
permanenti e pagare il corrispettivo entro i 15 giorni
successivi. Complessivamente 45 giorni rispetto ai 90
previsti dalla legge.
La determinazione dell’indennizzo per il danno alla
persona viene effettuata con riferimento ai parametri
stabiliti dal legislatore: tabelle di valutazione medico
legale di cui al D.M. 31 luglio 2003 e tabelle economiche
previste dalla legge 5 marzo 2001 n. 57.
Trattandosi di una Convenzione basata
sull’indennizzo diretto dell’assicurato
danneggiato, non è previsto l’intervento di
intermediari nella trattazione del danno.
Il danneggiato ha pertanto due possibilità in caso di
incidente:
- rivolgersi al
proprio assicuratore
per essere indennizzato
direttamente (pratica veloce e
consigliata);
- rivolgersi all’assicuratore del
veicolo responsabile del sinistro secondo le modalità
stabilite dalla legge.
Riveduto
e corretto da Cristian Piana (Webmaster e titolare C.900)