Domande e risposte
1. D.Il modulo blu deve essere compilato integralmente per utilizzare la procedura CID?
R. E' utile ed opportuno per una più rapida gestione della pratica che il modulo sia completato in tutte le sue parti; in ogni caso dovranno però essere SEMPRE indicati cognome e nome di entrambi gli assicurati, le targhe dei due veicoli, le loro compagnie di assicurazione, le circostanze e/o il disegno dell'incidente, le firme dei due conducenti.
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D. Chi trattiene le quattro copie del modulo blu di
denuncia (constatazione amichevole d'incidente) dopo
che è stato compilato e firmato da entrambi gli
automobilisti?
R. Ciascuno degli automobilisti trattiene due copie del modulo blu: una per sé ed una da consegnare al proprio assicuratore.
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D. Posso fare delle aggiunte o delle correzioni sulle
due copie del modulo blu rimaste in mio
possesso?
R. NO: le quattro copie del modulo devono essere del tutto identiche tra loro. Eventuali aggiunte sono possibili, ma devono essere fatte congiuntamente, in modo che vengano riportate su tutte le quattro copie.
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D. Dal modulo blu risulta che, a seguito dell'urto, sul
veicolo assicurato è rimasto ferito un trasportato: si
può applicare la procedura CID?
R. Si, la Convenzione è applicabile sia per i danni al veicolo che per quelli subiti dalle persone a bordo dello stesso, fino ad un importo di 15.000 euro per ciascuna persona.
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D. Sul modulo blu non sono indicati feriti ma,
successivamente, emergono delle lesioni: l'impresa
mandataria può comunque gestire i danni alla
persona?
R. Si. Non è necessario che eventuali lesioni subite dal conducente o dai passeggeri risultino indicate sul modulo blu; è sufficiente che vengano adeguatamente documentate.
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D. Nell'incidente sono coinvolti più di due veicoli :
posso utilizzare la procedura CID?
R. No, perché la CID è valida solo per incidenti tra due veicoli.
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D. Quali sono i tempi di esecuzione della perizia e di
pagamento del danno al veicolo?
R. Per la perizia il termine è di 10 giorni dal momento in cui il danneggiato mette a disposizione del proprio assicuratore il veicolo per l'accertamento dei danni indicando giorno, luogo ed ora in cui esso è visibile; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall'esecuzione della perizia. Tali termini sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977) : 25 giorni con la CID, anziché 45.
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D. Quali sono i tempi per l'accertamento e il pagamento
dei danni alla persona?
R. Per l'accertamento dei danni fisici il termine è di 30 giorni dal momento in cui il danneggiato consegna alla propria compagnia tutta la documentazione relativa al danno subito; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall'accertamento del danno. Tali termini sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977 e successive modifiche): 45 giorni con la CID, anziché 90.
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D. Quali sono i parametri medico legali ed economici
adottati dalla procedura CID nella valutazione dei
danni alla persona?
R. Si applicano i criteri e le tabelle previste dalla legge.
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10 D. Fino a quali importi può essere applicata la procedura CID?
R. Per i danni ai veicoli non ci sono limiti di valore. Per ciascun ferito il limite è di 15.000 euro. Tale limite comprende anche i danni alle cose trasportate appartenenti al medesimo soggetto.
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D. Al momento della denuncia non so quanto varranno i
danni alla persona: come mi devo comportare?
R. Conviene comunque compilare il modulo blu, firmarlo insieme all'altro conducente e consegnarlo alla propria assicurazione, in modo che possa procedere con la valutazione del danno; va ricordato che il 95% dei danni alla persona viene liquidato con meno di 15.000 euro e che la firma del modulo non limita in alcun modo i tuoi diritti.
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D. Cosa succede se nel corso della gestione emergono
danni alla persona per un valore superiore a 15.000
euro?
R. La Compagnia dell'assicurato trasferirà la pratica alla Compagnia che assicura il veicolo civilmente responsabile.
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D. Se ho problemi con la mia Compagnia sulla gestione
del danno, come mi devo comportare?
R. hai diritto di ricevere da quest'ultima un'offerta di risarcimento. Se insoddisfatto, potrai rivolgerti ad un'Associazione di consumatori per attivare la procedura di conciliazione, che non è comunque preclusiva di una eventuale successiva azione legale.
Riveduto e corretto da Cristian Piana (Webmaster e collaboratore in C.900)